Statuto

Statuto di una associazione di volontariato


DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1
E' costituita l'Associazione di volontariato denominata "GLI AMICI DI LUKA "
Art. 2
L'associazione ha sede in via Tassoni n°4 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

OGGETTO

Art. 4
"Gli Amici Di Luka" è un'associazione di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 e come tale non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà.
L'associazione ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio-educative e culturali a favore di minori e delle loro famiglie.
Lo spirito e la prassi dell'associazione si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale, spirituale della persona.
L'associazione in particolare si propone:
a) di stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere ragazzi in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;
b) di offrire un servizio qualificato agli studenti della scuola dell'obbligo svolgendo con loro i compiti ed eventuali programmi di recupero assegnati dai rispettivi insegnanti, risvegliando nei ragazzi un atteggiamento positivo nei confronti della scuola e dell'apprendimento culturale;
c) la sensibilizzazione sui problemi del disadattamento scolastico e dell'emarginazione in generale;
d) attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio;
e) accoglienza temporanea presso le strutture a disposizione dell'associazione di persone in stato di bisogno finalizzata alla ricerca di una sistemazione autonoma.
Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 266/1991 della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, purché operi per il migliore raggiungimento dei propri fini istituzionali.
L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.
L'adesione ad un cammino di fede non è comunque requisito per la partecipazione all'attività sociale; tuttavia l'associazione ritiene preziosi interlocutori le comunità cristiane del territorio.

SOCI

Art. 5
L'associazione si compone di un numero illimitato di soci, di due categorie:
- ordinari, che aderiscono all'associazione versando una quota annua il cui minimo viene periodicamente determinato dal Consiglio Direttivo;
- operativi, che aderiscono all'associazione prestando una attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.
Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati agli stessi doveri. Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.

Art. 6
Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite nemmeno dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 7
La qualità di socio può venir meno per espulsione, per recesso volontario e per decadenza.
Nel primo caso il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
Nel secondo caso ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata.
Nel terzo caso la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.
Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

RISORSE ECONOMICHE

Art. 8
Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:
a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
c) da eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
d) da ogni altro contributo, ivi compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione.
L'associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all'art. 5, comma 2, legge n. 266/1991.
Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9
Sono organi dell'associazione:
a) Assemblea dei soci;
b) Consiglio Direttivo;
c) Presidente;
d) Segretario/tesoriere.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 10
L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.
L'assemblea è il massimo organo deliberante.
In particolare l'assemblea ha il compito:
a) di esaminare i problemi di ordine generale e di fissare le direttive per l'attività dell'associazione nonché di discutere e di deliberare sulle relazioni dell'attività sociale;
b) di nominare i membri del Consiglio Direttivo;
c) di nominare i Revisori e i Garanti;
d) di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;
e) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
f) di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione e sull'eventuale scioglimento dell'associazione stessa.

Art. 11
L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.
Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.
La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Art. 12
Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non sono ammesse più di cinque deleghe alla stessa persona.
Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Art. 13
Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.
In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.
Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione.
L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza del vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea.
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dal presidente dell'assemblea.
I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal presidente e dal segretario stesso.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a undici. L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti, di cui la metà - arrotondata se necessario all'unità superiore - dovrà essere scelta tra i soci operativi; gli altri consiglieri dovranno essere scelti tra i soci ordinari.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.
Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.
Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Art. 15
Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il presidente dell'associazione, il vicepresidente, il tesoriere e il segretario.
Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.
Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Art. 16
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria della votazione.
In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.
Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Art. 17
Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.
Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.
L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 18
Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.
La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione.
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 19
Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.

PRESIDENTE
Art. 20
Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.
Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni ed adottando, nei casi d'urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione.
Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli.
Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente.

Art. 21 - Collegio dei revisori
L'assemblea può eleggere un Collegio dei revisori composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. I Revisori durano in carica tre anni a decorrere dalla loro nomina.
Il Collegio dei revisori ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.
Per l'assolvimento del proprio mandato i revisori hanno libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell'associazione. Le modalità di nomina dei revisore ed il funzionamento del collegio sono disciplinate dal regolamento di amministrazione dell'Associazione. L'incarico di revisore è gratuito fatta eccezione per le spese direttamente sostenute per l'assolvimento dell'incarico.

Art. 22- Collegio dei garanti
L'Assemblea può eleggere un Collegio dei garanti composto da tre soci eletti in assemblea.
I componenti del Collegio durano in carica tre anni a decorrere dalla loro nomina.
Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie tra singoli soci e tra soci ed Associazione; Il Collegio delibera con scrutinio palese previa audizione in contraddittorio tra le parti. Le deliberazioni del Collegio sono scritte e motivate.

ESERCIZI SOCIALI
Art. 23
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

SCIOGLIMENTO
Art. 24
In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, sentita l'Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.
Art. 25
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e alla legislazione regionale sul volontariato, e alle loro eventuali variazioni.